ALBERO MAESTRO
LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1 È costituita l’Associazione “Ulixes ONLUS”. L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e del Decreto Ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003
SEDE-DURATA
Art. 2 L’Associazione ha sede in Catanzaro, Via … ed ha durata illimitata
SCOPO
Art. 3 L’associazione è apartitica, antimafiosa e non ha fini di lucro. Essa si propone la promozione di idee, studi e progetti mirati alla valorizzazione e sviluppo del territorio calabrese, sotto i profili culturale, artistico, economico. Detto scopo vuol essere perseguito, particolarmente, attraverso la partecipazione attiva degli studenti universitari calabresi in loco e sparsi sul territorio nazionale, ai quali viene riconosciuto un ruolo di rilievo all’interno dell’associazione.
Le attività promosse dall’associazione sono:
- organizzazione di seminari, conferenze, convegni con il particolare obiettivo di concentrare l’attenzione del mondo universitario sulle annose problematiche del territorio;
- realizzazione di un portale web che permetta un costante interscambio di informazioni ed esperienze tra gli studenti universitari calabresi e promuova forum di discussione di facile e generale accesso;
- promozione di comitati scientifici da realizzare nel seno del mondo accademico locale, con il compito di promuovere studi ed analisi di particolare valore;
- iniziative mirate alla sensibilizzazione della popolazione, specie in tema di legalità.
Nell’ambito delle suddette attività l’associazione si riserva la collaborazione e lo scambio con Enti ed Associazioni, che perseguano scopi analoghi.
CATEGORIE DI ASSOCIATI
Art. 4 L’associazione è composta da 4 categorie di associati: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
Sono associati ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha 10 giorni di tempo per comunicare il rifiuto della domanda di adesione. Se questo rifiuto non viene formalmente comunicato il richiedente può considerarsi automaticamente iscritto.
Sono soci associati sostenitori coloro i quali aderiranno all’associazione (versando i contributi annuali) formulando espressa dichiarazione di non volersi avvalere dei diritti riconosciuti agli associati ordinari di cui all’Art.5.
Sono considerati soci onorari i docenti universitari e altri esponenti affermati del mondo della cultura locale.
Art. 5 Gli associati ordinari hanno tutti eguali diritti. L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonchè al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio. Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
Art. 6 La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per esplicita rinuncia e per indegnità a seguito di pronuncia del Consiglio Direttivo. In caso di esclusione l’associato ha diritto ad essere ascoltato affinchè possa evidenziare le proprie ragioni.
L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve dare comunicazione al Consiglio direttivo.
Il recesso, l’esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all’Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all’Associazione.
ORGANI
Art. 7 L’associazione ha una struttura nazionale. Sedi locali dell’associazione sono site nelle seguenti città: Bologna, Catanzaro, Cosenza, Roma, Pisa, Milano.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea nazionale e le assemblee locali degli Associati;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Presidente Nazionale e Presidenti locali;
- Segretario-tesoriere nazionale.
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 8 L’assemblea è costituita dagli associati ordinari in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari in regola con i contributi sociali.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax , o posta elettronica a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Tale comunicazione deve contenere le indicazioni precise della data, l’ora e il luogo dell’assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno. L’assemblea è presieduta dal Presidenti o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente o altra persona delegata dal presidente.
Art. 9 Sono di competenza dell’Assemblea Nazionale:
a) l’approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
b) l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
c) qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa posta dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 Ogni socio maggiorenne ordinario, quale che sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le modifiche al presente statuto occorre il voto favorevole di 4 delle sedi locali, rappresentanti almeno il 50% degli iscritti (con la presenza, in ciascuna sede locale, della metà degli associati locali e voto favorevole della maggiorana dei presenti) oppure di un numero di sedi locali, rappresentanti il 75% degli iscritti.
Regole analoghe valgono per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio. Delle deliberazioni delle Assemblee, nazionali e locali, viene fatto constare apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da cinque membri elettivi ai quali vanno aggiunti i soci fondatori, riconosciuti come membri permanenti. I quattro membri elettivi verranno eletti da un organo speciale formato dai Presidenti e Vicepresidenti delle sedi locali, preferibilmente secondo il principio di assicurare una rappresentanza, all’interno del Consiglio direttivo nazionale , di ciascuna delle sedi locali.
I quattro membri elettivi hanno carica annuale rinnovabile.
Il Consiglio direttivo elegge, a maggioranza dei suoi membri,il Presidente e il Segretario-Tesoriere.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.
Art. 12 Il Consiglio direttivo ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, una volta per ogni esercizio per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la determinazione della quota sociale.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
La convocazione è effettuata mediante lettera oppure mediante comunicazione telefonica o via fax o via posta elettronica almeno una settimana prima. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona da lui designata.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale la volontà di chi presiede. Delle riunioni sarà redatto relativo verbale che sarà compilato dal Segretario-Tesoriere e sottoscritto dal Presidente.
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro del Consiglio direttivo e/o di consigliere di altre Camere e/o associazioni e/o Società, a meno di delibere specifiche dello stesso Consiglio.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione con funzioni di organizzazione e gestione dell’Associazione.
I suoi compiti sono:
- redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere;
- deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
- acquistare, vendere e permutare beni anche immobili e mobili soggetti a registrazione;
- compiere comunque ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo;
- l’eventuale compilazione di un regolamento interno per il funzionamento dell’associazione, dei singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, con attribuzione di incarichi di responsabilità fra i propri componenti o fra i soci, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonchè il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e al Segretario.Art. 14 Competenza esclusiva del Consiglio Direttivo è la fissazione delle competenze delle sedi locali. Uno dei primi atti del Consiglio risulterà dunque la stesura di un atto che disciplini in dettaglio organi e competenze delle sedi locali.
PRESIDENTE
Art. 15 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.
Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione e di concerto col Segretario-Tesoriere, può riscuotere somme e valori depositati presso istituti di credito e presso qualsiasi altra istituzione o ente pubblico o privato. Convoca inoltre l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
SEGRETARIO-TESORIERE
Art. 16 Il segretario-tesoriere cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio, cura la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente; provvede alla compilazione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo, tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore; provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi associati, redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati; provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa; versa le somme da lui incassate su conto bancario intestato all’associazione; preleva le somme necessarie ai pagamenti di spese ordinarie e alle elargizioni approvate dal Consiglio Direttivo mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente.
Una volta all’anno presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa.
È autorizzato a tenere in sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
Tiene aggiornato su apposito l’apposito inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo e ne sorveglia la manutenzione.
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Art. 17 L’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Il Consiglio direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’associazione.
FONDO DI DOTAZIONE
Art. 18 Il Fondo di dotazione dell’associazione è costituito:
a) dalle quote associative e altre quote una tantum fissate dal Consiglio direttivo;
b) dall’erogazione di contributi da parte di Enti pubblici ed altre istituzioni pubbliche o private;
c) dalle entrate derivanti da elargizioni e di eventuali lasciti e donazioni da parte degli associati e terzi;
d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 È fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Art. 20 Nel caso di cessazione dell’attività associativa per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Nazionale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 – comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
DISPOSIZIONE STRAORDINARIA
Art. 21 Fino al 1° giorno del secondo anno di vita dell’Associazione gli organi direttivi nazionali e locali verranno fissati e nominati dai soci fondatori e godranno di mandato annuale.

